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Assemblea per l’elezione delle Commissioni di Albo per il quadriennio 2023 – 2027

Assemblea per l’elezione delle Commissioni di Albo per il quadriennio 2023 – 2027

In base al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77,  relativo alle “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”, è convocata l’Assemblea per l’elezione della Commissione d’albo dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta per il quadriennio 2023-2027.

Si avvertono pertanto tutti gli iscritti che l’Assemblea elettiva per l’elezione delle Commissioni di Albo per il quadriennio 2023 – 2027 è convocata

  • In prima convocazione presso la sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di NA-AV-BN-CE, ubicata al Centro direzionale, Isola A2  a Napoli, in prima convocazione sabato 7 ottobre 2023, dalle ore 16 alle 19, domenica 8 ottobre 2023, dalle 16 alle 19 e lunedì 9 ottobre 2023 dalle ore 16 alle 19. con le seguenti modalità.
  • In seconda convocazione sempre presso la sede dell’Ordine sabato 14 ottobre 2023 dalle 16 alle 19, domenica 15 ottobre 2023 dalle 16 alle 19 e lunedì 16 ottobre prossimo dalle 16 alle 19.

  • In TERZA CONVOCAZIONE presso la sala Manzoni e la sala Orazio del Centro Congressi ed Uffici Tiempo, al Centro Direzionale di Napoli, Isola E/5, scala A – 80143 Napoli, nei seguenti giorni: sabato 21 ottobre 2023 dalle 9 alle 18, domenica 22 ottobre 2023 dalle 9 alle 18 e lunedì 23 ottobre dalle 9 alle 16.

L’elezione della Commissione d’albo avviene a maggioranza relativa dei voti  e a scrutino segreto. In base all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

La votazione per l’elezione della Commissione d’albo è valida:

• In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;


• In seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;

• a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di mancato raggiungimento del previsto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne viene data comunicazione sul sito dell’Ordine. Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ai sensi dell’art. 1 del DM 11 giugno 2019, eleggono le seguenti Commissioni di albo:

a) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;

b) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

c) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;

d) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;

e) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;

f) Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;

g) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;

h) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

i) Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;

j) Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;

k) Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;

l) Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;

m) Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva;

n) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;

p) Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;

q) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi

di lavoro;

r) Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

La Commissione d’albo dura in carica quattro anni. Possono votare (elettorato attivo) gli iscritti all’Albo di competenza e possono essere eletti (elettorato passivo) coloro che risultino iscritti all’Albo di competenza al momento dell’espressione del voto.

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi di rispettiva competenza preso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, compresi i consiglieri uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente della Commissione d’albo devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari ai numeri dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato. Ai fini della presentazione delle liste, si comunica che la sede dell’Ordine sarà aperta il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine. L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature relative a ciascun Albo sul proprio sito istituzionale. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Per ogni Commissione d’Albo possono essere eletti n. 5 componenti iscritti all’Albo se gli iscritti all’Ordine generale non superano i 1.500, da n.7 componenti se gli iscritti superano i 1.500 ma sono inferiori a 3.000 e da n.9 componenti se gli iscritti superano i 3.000.

IL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio elettorale è così composto:


a) dai tre professionisti più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dai Presidenti di CdA uscenti, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
b) dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all’assemblea, diversi dai Presidenti di CdA uscenti, non appartenenti al Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori o alla Commissione di Albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.
Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.
L’elezione delle Commissioni d’Albo sarà effettuata tramite voto elettronico, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui alla Circolare n. 96/2018 della Federazione Nazionale.
Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto ed autorizza al voto. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
Il responsabile informatico presente nel seggio elettorale sarà l’Ing. Nicola Fedele.
Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).
Posto che il numero delle preferenze non può essere superiore al numero dei componenti da eleggersi, nel caso in cui una scheda contenga un numero esuberante di preferenze, il voto viene conservato e vengono eliminate solo le preferenze in più seguendo l’elenco delle stesse.

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell’Ordine, o del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione d’Albo, salva all’interessato di optare, alternativamente, per l’una o per l’altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l’una e per l’altra”.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al citato decreto del Ministro della Salute del 15 marzo 2018.

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